IACSP
International Association
Counterterrorism
and Security Professionals
STUDIO PERITALE FORENSE
"E' un errore capitale teorizzare prima di avere i dati.
Senza accorgersene, si comincia a deformare i fatti per
adattarli alle teorie, invece di adattare
le teorie ai fatti"
Sherlock Holmes
SpecialistI in analisi Fonica e Video-fotografica
Crime Scene Investigation
EspertI in identificazione antropometrica
Balistica e Medicina Legale Penale
Già consulenti emeriti di alcune Procure della Repubblica.
Consulente scientifico onorario di alcune note Associazioni a carattere nazionale
di persone scomparse e lotta alla Pedofilia
Presenti a Napoli, Caserta, Roma, Torino, Palermo, Milano, Cagliari, Olbia,
Nuoro e Reggio Calabria. Incarichi in tutta Italia.
Numero Verde 800 - 586936
mail: direttore@investigazioniscientifiche.org
Tel: 351/9773055
345/9781442
In questa pagina una raccolta
delle sentenze sulle nostre perizie tecniche
VALORE PROBATORIO DELLA PERIZIA VIDEO-ANTROPOMETRICA
La perizia video-antropometrica, avente per oggetto l’esame dei
caratteri somatici ed antropometrici dell’imputato e dell’autore
del reato ritratto dalle immagini di un video, può pervenire ad
un giudizio di compatibilità certa (nella specie l’identità tra
imputato e autore del reato è stata affermata dal giudice anche
sulla base di tale risultanza).
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 7/10/1999 N. 134/99
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI (Su nostra CTP)
Assoluzione per insufficienza di prove.
Il difetto di ricognizione video, in presenza di perizia
antropometrica della difesa in un procedimento multiplo, può
essere esteso a tutti i coimputati.
Senza dubbio una sentenza che farà storia. Aspettiamo il
deposito delle motivazioni.
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
La perizia antropometrica della difesa, scientificamente
elaborata, in assenza di pari elementi scientifici a supporto
dell'accusa è più rilevante della semplice ricognizione della
P.G.
Scarica il dispositivo e
le motivazioni.
CORTE DI CASSAZIONE
La perizia antropometrica, fatta con moderne tecnologie,
costituisce da sola elemento di novità atto alla revisione.
Scarica la sentenza
completa.
CORTE DI APPELLO DI MILANO (Su nostra CTP)
La perizia antropometrica della difesa, contribuisce a
rafforzare il quadro dell'insufficienza probatoria in assenza di
ulteriori elementi scientifici a supporto dell'accusa.
Siamo in attesa delle motivazioni.
Videosorveglianza dei lavoratori: valore probatorio delle
registrazioni dell´impianto audiovisivo
Nella sentenza 2117/2011, la Corte di Cassazione, in merito al
tema della videosorveglianza dei lavoratori, ha rilevato che
“l’efficacia probatoria delle riproduzioni meccanografiche di
cui all’art. 2712 cc è subordinata all’esclusiva volontà della
parte contro la quale esse sono prodotte in giudizio,
concretandosi nella non contestazione che i fatti, che tali
riproduzioni tendono a provare siano realmente accaduti con le
modalità risultanti alle medesime. Il relativo disconoscimento -
che fa perdere alle riproduzioni stesse la loro qualità di prova
e che va distinto dal mancato riconoscimento, diretto o
indiretto, il quale , invece non esclude che il giudice possa
liberamente apprezzare le riproduzioni legittimamente acquisite
– pur non essendo soggetto ai limiti e alle modalità di cui
all’art. 214 cpc, deve tuttavia essere chiaro, circostanziato ed
esplicito dovendo concretizzarsi nell´allegazione di elementi
attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà
riprodotta e deve avvenire nella prima udienza o nella prima
risposta successiva alla rituale acquisizione delle suddette
riproduzioni”
Allungamento dei tempi di conservazione delle immagini
registrate dall´impianto di videosorveglianza
Registro dei provvedimenti
n. 300 del 14 luglio 2011
Il Garante per la Privacy..(omissis)
….ammette la conservazione, per un periodo massimo di 90 giorni,
delle sole immagini relative a eventi generatori di allarme, che
potranno essere utilizzate soltanto a fini di accertamento
giudiziario….(omissis)
Videosorveglianza in condominio
Non configura il reato di cui all’art. 615 bis (interferenze
illecite nella vita privata) la installazione, all’interno dei
locali di proprietà esclusiva di un condomino di telecamere atte
ad inquadrare le aree condominiali antistanti l’ingresso ai
suddetti locali onde accertare l’identità degli autori di
ripetuti episodi di danneggiamento ed imbrattamento verificatisi
in danno del medesimo condomino, essendo le aree medesime
destinate all’utilizzo, senza carattere di stabilità, da parte
di un numero indifferenziato di persone (Cass. Penale 8 febbraio
2007 n. 5591).
Sono legittime le videoriprese effettuate dall’esterno di un
edificio che inquadrino l’ingresso, il cortile, il parcheggio ed
altri luoghi di transito comuni, anche per difesa da atti
vandalici, in quanto si tratta di spazi esposti al pubblico,
soggetti alla visibilità di coloro che vi transitano (Cass.
Penale 14 maggio 2008 n. 22698).
La ripresa delle aree comuni condominiali non può ritenersi in
alcun modo indebitamente invasiva della sfera privata dei
condomini ai sensi dell’art. 615-bis c.p., giacchè
l’indiscriminata esposizione alla vista altrui di un’area che
costituisce pertinenza domiciliare che non è deputata a
manifestazioni di vita privata esclusiva è incompatibile con una
tutela penale, della riservatezza, anche ove risultasse che
manifestazioni di vita privata in quell’area siano state in
concreto, inopinatamente, realizzate e perciò riprese (Cass.
Penale 21/10/2008, n. 44156).
Legittime le videoriprese nell’aula scolastica, se autorizzate
dal pubblico ministero.
Cassaz. 33593/12
Sono legittime le videoriprese nell’aula scolastica, se
autorizzate dal pubblico ministero. Poiche’ l’aula scolastica
non puo’ essere considerata domicilio, perche’ si tratta di un
luogo aperto al pubblico dove puo’ entrare un numero
indeterminato di persone (alunni, professori, preposti alla
sorveglianza ed alla direzione dell’istituto, familiari degli
alunni), sono ammissibili, laddove autorizzate dal pubblico
ministero (senza, quindi, la necessita’ dell’autorizzazione del
Gip), le riprese ivi effettuate: nello specifico, utilizzate per
dimostrare la fondatezza dell’accusa di maltrattamenti in
ipotesi commessi dall’insegnante in danno degli alunni.
Cassazione: videoriprese di privati entrano nel processo come
prova documentale
In linea con Cass. S.U. n. 26795 del 28 marzo 2006 – 28.7.2006,
Prisco, si può ormai tranquillamente affermare che le
videoregistrazioni da chiunque effettuate al di fuori del
procedimento possono essere introdotte nel processo come prova
documentale (si pensi, ad esempio, alle immagini captate da un
servizio privato di videosorveglianza o, ancora, alle
videoregistrazioni di violenze negli stadi, le quali, a norma
dell’art. 8, comma 1 ter legge 401 del 1989 e successive
modifiche, costituiscono prova documentale dello stato di
flagranza a carico del soggetto che dalle medesime immagini
risulti essere l’autore del fatto incriminato).